STATUTO SOCIALE
Art.1 – E’ costituita in Capracotta (IS) una società denominata SCI CLUB CAPRACOTTA Società Sportiva Dilettantistica.
Art.2 – La Società è apolitica e senza fini di lucro. Durante la sua vita non potranno essere distribuiti fra gli associati, anche in modo indiretto avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Nella sede dello Sci Club potranno essere svolte solo attività istituzionali.
Art.3 – La società si prefigge di attuare in favore dei propri soci iniziative nel campo dello sport, della cultura, del turismo, dello spettacolo e dello svago, intese a promuovere la formazione sociale mediante un sano e proficuo impiego del tempo libero. Si dedicherà alla diffusione dello sport in generale, e di quello invernale in particolare ,secondo le norme delle varie Federazioni delle quali accetta statuti e regolamenti. La società potrà svolgere attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nell’ambito delle discipline sportive da essa praticate.
Art.4 – Lo Sci Club può articolarsi in sezioni specializzate che dovranno tendere a favorire l’estrinsecazione di particolari doti e capacità dei soci nelle materie indicate nell’art.3 .
Art.5 – Si diventa soci dello Sci Club mediante domanda da presentare al Consiglio Direttivo al compimento del 18° anno di età. Contro l’eventuale mancata motivata accettazione e’ ammesso il ricorso all’Assemblea Generale.
I soci si dividono in:
- Benemeriti: sono nominati dall’A.G. dei soci su proposta del C.D. per benemerenze acquisite nei riguardi della società.
- Soci Atleti: sono soci atleti coloro che svolgono attività sportiva per lo Sci Club. Possono essere iscritti, senza diritto di voto, anche i ragazzi e i giovani di età inferiore ai 18 anni.
- Soci ordinari: tutti gli altri.
Tutti i soci hanno il dovere di difendere il buon nome della società e il diritto di frequentare i locali e di godere delle agevolazioni che la società può offrire.
Art.6 – Sono organi dello Sci Club:
- l’Assemblea dei soci (A.G.);
- il Consiglio Direttivo (C.D.);
- Il Presidente;
- il Collegio Sindacale (C.S.).
Art.7 – L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dello Sci Club ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie
Art.8 – Possono prendere parte, con diritto di voto, alle assemblee ordinarie e straordinarie tutti i soci maggiorenni in regola con il versamento della quota annua.
Per l’elezione degli organi dello Sci Club tutti i soci di cui al comma precedente godono della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Ogni socio può esprimere un solo voto.
Art.9 – L’Assemblea dei soci si riunisce ordinariamente due volte all’anno, entro il mese di Aprile ed entro il 15 di novembre e in via straordinaria ogni volta che il C.D. lo riterrà necessario.
Può essere, altresì ,convocata su richiesta di 1/4 dei soci, i quali dovranno avanzare domanda al Presidente della società proponendo l’ordine del giorno. In tal caso l’A.G. dovrà essere convocata entro 15 giorni dalla richiesta.
La convocazione dell’Assemblea ordinaria dei soci deve avvenire per avviso pubblico, locandine o manifesti ,da affiggere in paese e all’albo sociale, con la precisazione dell’ordine del giorno, della data, del luogo e dell’ora della prima e della seconda convocazione almeno 15 giorni prima.
La convocazione dell’Assemblea Straordinaria, invece ,deve avvenire per invito scritto da inviare ai soci con la precisazione delI’O.d.G., della data, del luogo e dell’ora della prima e seconda convocazione, almeno 10 giorni prima .Le stesse precisazioni devono essere affisse all’albo sociale entro gli stessi termini.
Contemporaneamente devono essere informate le federazioni interessate che hanno la facoltà di inviare un proprio rappresentante per assistere ai lavori.
Le Assemblee sono valide, in prima convocazione, se presenti 1/3 dei soci ,in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
L’adunanza di 2° convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle Assemblee.
L’Assemblea all’inizio dei lavori elegge un Presidente, un Segretario e due scrutatori scelti tra i soci presenti maggiorenni.
Il Segretario redige il verbale dei lavori che sottoscrive unitamente al Presidente. Copia dei verbale deve essere affissa all’albo.
Le deliberazioni dell’A.G. sono prese a maggioranza dei presenti.
Art.10 – L’Assemblea dei soci sì riunisce in sede ordinaria per:
- l’approvazione della relazione programmatica e dei bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal C. D.;
- l’elezione, unica votazione, dei componenti il Consiglio Direttivo (7) e del Collegio Sindacale (3).
I primi sette vengono eletti consiglieri ,gli altri tre sono eletti sindaci.
- l’approvazione dei regolamenti che disciplinano la attività della società.
- ratifica dei provvedimenti di radiazione deliberati dal C.D.
Art.11 – L’Assemblea dei soci si riunisce in sede straordinaria per deliberare in merito a:
- modifiche da apportare allo statuto;
- scioglimento della società;
- indicazione del soggetto a cui destinare il residuo attivo all’atto dello scioglimento della società
- qualsiasi altra materia indicata all’ordine del giorno che non rientri nelle competenze dell’Assemblea ordinaria.
Art.12 – Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri eletti dai soci.
Il C.D. elegge tra i suoi membri, a maggioranza semplice, il Presidente ed il vice Presidente.
Il CD. provvede alla nomina di un Segretario al quale potrà essere corrisposto un adeguato compenso.
I consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Tutti gli incarichi sociali sono a titolo gratuito.
I componenti del C.D. hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico.
In caso dl decadenza dalla carica o di dimissioni di un consigliere, subentra il socio che ha riportato il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto. Il subentrante rimarrà ira carica fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto al consigliere uscente.
Il C.D. si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, o quando la convocazione venga richiesta da almeno 1/.3 dei consiglieri.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Copia del verbale dì riunione deve essere affisso all’albo.
Le riunioni del C.D. sono presiedute dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente. In caso di assenza ambedue le riunioni saranno presiedute e dal consigliere prescelto di volta in volta dal Consiglio Stesso.
Art.12 bis – Per la durata di tre anni a partire dalla data odierna il C.D. sarà composto di numero dodici membri e per la validità delle deliberazioni sarà sufficiente la presenza di 1/3 dei consiglieri.
Art.13 – Il C.D. è responsabile verso i soci del regolare funzionamento della società ,nonché del corretto impiego dei fondi e della custodia dei beni mobili, immobili e delle attrezzature dì proprietà della stessa società.
Sono compiti del C.D.:
- deliberare sulle domande dì ammissione dei soci;
- l’obbligo di predisporre il bilancio preventivo e consuntivo e redigere la relazione dell’attività svolta da svolgere da sottoporre all’approvazione dell’A.G;
- adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- redigere eventuali regolamenti interni relativi all’attività sportiva e non da sottoporre all’approvazione dell’A.G.;
- stabilire le quote sociali a seconda delle esigenze di bilancio che vanno versate all’inizio dell’anno sociale o al momento dell’iscrizione;
- fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci e convocare 1′assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesta dai soci;
- attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea dei soci.
Art.14 – Il Presidente è eletto dal C.D. tra i suoi componenti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Dirige la società e ne è il legale rappresentante. Convoca e presiede il C.D. può, in caso di urgenza, assumere provvedimenti anche di normale competenza del C.D. ,che dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso entro 15 giorni.
Art.15 – Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento ed esercita, in tal caso, tutti i poteri del Presidente.
Art.16 – Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del C.D., redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del C.D.
Attende a tutte quelle mansioni che gli siano devolute dal regolamento interno o affidate con delibere del C.D.
Art.17 – (abrogato)
Art.18 – Le entrate della società sono costituite:
- dalle quote di iscrizione e frequenza;
- dalle eventuali elargizioni di soci e di terzi;
- dai contributi di Enti e di Associazioni;
- dai proventi derivanti dalle attività organizzate dallo Sci Club.
Art.19 – Il patrimonio sociale è costituito:
- dagli impianti sportivi di proprietà della società;
- dai trofei aggiudicati in gare;
- dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo di riserva;
- dal materiale, attrezzi ed indumenti di proprietà dello Sci Club;
- dalle donazioni e dai lasciti;
- da tutti gli altri beni mobili e immobili appartenenti alla società stessa.
Art.20 – Nel caso di infrazione, da parte dei soci, delle norme sancite dal presente statuto e dai regolamenti interni ,di insofferenza alle comuni regole di educazione e del reciproco rispetto il C.D. può infliggere i seguenti provvedimenti disciplinari:
- deplorazione scritta;
- sospensione da ogni attività e benefici per un periodo determinato;
- radiazione definitiva dalla società. Contro quest’ultimo provvedimento l’interessato può, entro 10 giorni dalla data del provvedimento far ricorso all’Assemblea Ordinaria.
Art.21 – I soci cessano di appartenere allo Sci Club nei seguenti casi:
- dimissioni volontarie;
- morosità, in caso dì mancato pagamento delle quote sociali entro il 31 gennaio dì ogni anno;
- radiazione.
Art.22 – La presentazione della domanda dì iscrizione comporta incondizionata accettazione del presente statuto.
Art.23 – Lo Sci Club provvederà a munire i soci di tessera:
Art.24 – L’anno sociale e l’esercizio finanziano iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Art.25 – La durata della società è illimitata. La società può essere sciolta solo con la deliberazione di una Assemblea straordinaria espressamente convocata la quale decide con la maggioranza sia in prima che in seconda convocazione, dei 2/3 dei soci. L’assemblea all’atto dello scioglimento, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale patrimonio dell’associazione.
Art.25 bis – La destinazione del patrimonio residuo dovrà avvenire a favore di altri associazioni che perseguono finalità sportive
Art.26 – Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società e i soci e tra i soci medesimi saranno affidate all’esclusiva competenza di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti.
Art.27 – Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto valgono le norme delle Federazioni e Comitati a cui si è affiliati e le norme del Codice civile.
IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA IL SEGRETARIO DELL’ASSEMBLEA
(Sig. Carmine Di Nucci) (Sig. Antonio Di Tanna)






C.O.N.I.
F.I.S.
F.I.S.I.
Comune di Capracotta
Pro Loco Capracotta
Scuola Italiana Sci Capracotta